cacciatore abusava delle figliastre minorenni – tolta la licenza di caccia

PISA, 28 ottobre 2018 –  È inaffidabile. E per questo non merita il rinnovo del porto d’armi. Nessun reato che macchia il casellario giudiziale alla base della decisione della questura. Anzi, la formale incensuratezza non è in discussione. È sufficiente una sentenza di proscioglimento con la formula della prescrizione per un reato particolarmente odioso per togliere il fucile da caccia dall’abitazione di un noto professionista della provincia pisana.

L’uomo (omettiamo il nome per tutelare le due figliastre, ndr) nel 2012 aveva ottenuto una sentenza favorevole solo per essere arrivato in aula fuori tempo massimo a causa di una conoscenza tardiva dei fatti da parte della Procura che si era mossa sulla base di una lettera anonima, ma circostanziata. Era accusato di violenza sessuale continuata e aggravata ai danni delle due figliastre minorenni. Un trauma domestico andato avanti per anni, almeno fino al 2001. Tutto sarebbe iniziato negli anni Ottanta, quando la madre di due ragazze adolescenti, separata, conosce un nuovo compagno e alla fine lo sposa.

La storia matura in un ambiente di professionisti noti e insospettabili. L’uomo che le due ragazze hanno conosciuto però, secondo l’accusa della Procura, cambia subito volto. Viene raccontato tutto in un esposto anonimo e confermato dalle ragazze. Contro il provvedimento del questore nel marzo 2017, il professionista aveva fatto ricorso al Tar. Che lo ha respinto accogliendo in pieno le ragioni di chi ha ritenuto di negare il rinnovo della licenza per tenere il fucile in casa e usarlo come doppietta all’aperto.

Ci ha provato il professionista a convincere i giudici amministrativi sottolineando l’assenza di precedenti penali, accompagnandola con un certifico medico sulle condizioni psico-fisiche idonee alla detenzione dell’arma. Niente da fare. Prendendo spunto dalla sentenza del Tribunale di Pisa e dal provvedimento del questore il Tar argomenta il suo no al rinnovo della licenza. «Le ampie deposizioni, in particolare quella di… (una figlia, ndr), non lasciano dubbi sulla assoluta impossibilità di pronunziare sentenza più favorevole di assoluzione» è un passaggio della sentenza del 2012. Il questore aggiunge che «la prescrizione non incide sulla sussistenza del fatto nella sua realtà storica che deve essere valutato ai fini di un giudizio di affidabilità in ordine al pericolo di abuso dell’arma». Non è il verdetto di mancata condanna a incidere.

È la pericolosità dell’individuo per la gravità dei reati per i quali non è stato condannato, ma che il Tribunale sostiene di aver accertato nella loro evidenza. È un potere discrezionale quello del questore che deve tener conto della buona condotta di chi chiedere il rinnovo del porto d’armi. E anche se i reati sono prescritti, il professionista per la giustizia amministrativa è meglio che non maneggi armi perché inaffidabile. Non punito, anche se responsabile «di un reato commesso mediante violenza, indice di particolare aggressività e connotato dalla prevaricazione esercitata sulle vittime del reato, con l’aggravante della minore età e con abuso di relazioni domestiche».

Fonte: Il Tirreno 

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