cacciatori di merda – sparano vicino alle case? Reato PENALE non illecito amministrativo

20 settembre 2019  –   di Lucia Izzo – Commette un reato e non un mero illecito amministrativo, il cacciatore trovato ad esplodere colpi di fucile in violazione del divieto di sparare a una distanza inferiore ai 150 metri dalle abitazioni. Scatta dunque una condanna per accensioni ed esplosioni pericolose nei confronti del cacciatore che spara dalla macchina in una strada di campagna, tuttavia di passaggio, a distanza inferiore a quella sopra indicata e in un orario di avvenuta chiusura dell’attività venatoria.

 
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 38470/2019 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un cacciatore condannato a 1000 euro di ammenda per il reato di cui agli artt. 81 e 703 c.p., nonché 30, comma 1, lett. i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
 
L’uomo era stato rintracciato, a bordo della propria autovettura, intento ad esplodere attraverso il finestrino colpi di fucile con arma da caccia in ora ormai di avvenuta chiusura dell’attività venatoria. A nulla serve per il ricorrente sostenere di avere dalla sua documenti decisivi che consentivano la caccia anche dopo il tramonto con abbattimenti da autoveicolo con l’ausilio del faro.
 
Il provvedimento impugnato, invece, ha osservato che la responsabilità penale sussisteva comunque a carico dell’odierno ricorrente, ancorché in giudizio fosse stato allegato l’esercizio di un’attività autorizzata di caccia alla nutria nei termini previsti e consentiti dalla legge regionale
 
Nel dettaglio, la Corte d’Appello ha ritenuto non fosse stata fornita prova di siffatta connotazione dell’attività venatoria, osservando altresì che il comportamento del ricorrente (in sé teso a ostacolare le attività di accertamento da parte degli organi intervenuti della Polizia provinciale) e lo stesso contenuto del provvedimento autorizzatorio (del tutto generico e tale da non consentire alcun effettivo controllo della specifica rivendicata attività) confermavano l’illiceità della condotta. Tra l’altro l’attività in questione era stata da tempo sospesa per decisione unanime dell’organo locale di vigilanza.
 
Quanto all’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 703 cit., precisa la Cassazione, da un lato per via pubblica deve intendersi ogni strada che sia aperta al pubblico passaggio, comprese le vie di comunicazione tra fondi (dette vie vicinali), se possano essere liberamente percorse
 
Nel caso di specie, risulta che la strada dove era avvenuto il fatto fosse aperta al pubblico transito, censita nello stradario comunale, e, ancorché non asfaltata d in zona agreste, fungeva da collegamento tra altre strade parallele di maggior traffico. Neppure sono state evidenziate restrizioni di accesso al riguardo.
 
Una strada, si legge nella sentenza, rientra infatti nella categoria delle vie vicinali pubbliche se sussistono i requisiti del passaggio esercitato jure servitubs publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con la pubblica via, e dell’esistenza di un titolo valido a sorreggere l’affermazione del diritto di uso pubblico (cfr. Cass., n. 16864/2013).
 
Tutti requisiti risultano presenti nel caso in esame, non essendo neppure emersi divieti di accesso alla via dove il cacciatore era stato rintracciato a esplodere colpi di fucile con arma da caccia in ora ormai di avvenuta chiusura dell’attività venatoria.
 
Il provvedimento impugnato ha correttamente evocato i principi più volte ribaditi dalla Cassazione secondo cui la violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai 150 metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose art. 703 c.p. (cfr. Cass., n. 14526/2012), sì da escludere la natura speciale delle norme in genere fissate in tema di caccia, e quindi la configurabilità di un mero illecito amministrativo.
 
Fonte: Studio Cataldi

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